I requisiti richiesti dalla norma
Mentre per gli interventi di riduzione del rischio sismico non sono previsti particolari requisiti o salti di classe ma unicamente la produzione delle asseverazioni di cui al DM n. 58/2017 (aggiornato dal DM n. 328/2020) e che l’edificio si trovi in zona sismica 1, 2 o3, diversa è la situazione per gli interventi di riqualificazione energetica:
- nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.