I limiti di spesa
Mentre gli interventi trainati seguono gli stessi limiti di spesa previsti dalla loro normativa, per il superbonus il legislatore ne ha previsto di specifici. In particolare, per gli interventi di isolamento termico il limite di spesa complessivo è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×40.000 + 2×30.000=380.000 euro).
Per quanto concerne gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito (nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8×20.000 + 2×15.000=190.000 euro).
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.