Art. 8 – Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite senza autorizzazione)
- L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: “Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA)
- L’esecuzione di opere in assenza di SCIA o in difformità da essa comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e, comunque, in misura non inferiore a euro 1.000.
- In caso di esecuzione di opere in assenza di SCIA, nei casi in cui è prescritta ed avrebbe potuto essere rilasciata, si applica una sanzione amministrativa pari a euro 500, quando la SCIA è gratuita, o pari al doppio dell’importo dovuto, nei casi di SCIA onerosa. In tali casi, il richiedente trasmette una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti. La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 500.
- Quando le opere sono eseguite senza SCIA su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ordina la rimessione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.
- Qualora le opere siano eseguite in assenza di SCIA in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
- Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sempreché le opere eseguite non contrastino con prevalenti interessi pubblici. La valutazione è di competenza dell’amministrazione comunale, su parere vincolante dell’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo nei casi di cui al comma 3.
- Nel caso in cui le opere eseguite senza SCIA contrastino con prevalenti interessi pubblici, il comune ne ordina la demolizione e rimessione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso.
- L’accertamento del valore di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6.”.
Art. 9 – Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere interne)
- L’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente: “Art. 15 (Interventi di edilizia libera)
- Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
- b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;
- g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni.
- Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
- a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni;
- b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
- d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
- e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
- f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
- g) muri di cinta e cancellate.
- L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito.
- Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere.
- Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
- Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 4 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500.”.