Art. 40 Normativa transitoria e di rinvio

  1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale n. 12 del 1994 sono aggiunti i seguenti: “Art. 22 bis (Norma transitoria)
  2. Le procedure avviate ai sensi dell’articolo 18 bis possono essere concluse previa integrazione della richiesta con la proposta di trasferimento dei diritti di uso civico in altri terreni, ai sensi dell’articolo 18 quater, comma 2. La proposta è deliberata dal consiglio comunale e pubblicata sull’albo pretorio comunale per trenta giorni, decorsi i quali è trasmessa all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ai fini dell’adozione del provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.
  3. L’integrazione non è richiesta ove i terreni siano stati utilizzati per finalità di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche, all’attuazione di piani territoriali o comunali di sviluppo industriale e produttivo del territorio o all’attuazione di piani di edilizia economica popolare. In tale ipotesi, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 18 quater, comma l, l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale adotta il provvedimento finale secondo quanto previsto dall’articolo 18 quater, comma 10, e previo completamento della procedura di cui all’articolo 18 quater, comma 9.

Art. 22 ter (Rinvio a norme statali)

  1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale.”.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 41 Abrogazioni

  1. Sono abrogati:
  2. a) l’articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1985; b) il comma 2 bis dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989; sono fatti salvi gli effetti dei PUL approvati ai sensi delle previgenti disposizioni; c) l’articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 1994; d) l’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 «Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda»), e le successive proroghe dei termini.

Art. 42 Norma finanziaria

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 43 Entrata in vigore 1 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 7, che introducono il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985, entrano in vigore dopo la specificazione dei dati dimensionali individuati con direttiva approvata dal Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 3 luglio 2017 Pigliaru