Art. 31 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)
- All’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera d) del comma 6 è così sostituita: “d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”;
- b) al comma 7 dopo le parole “gli interventi previsti” sono inserite le parole “dai programmi per il riordino urbano,”;
- c) al comma 10, alla fine del periodo, dopo le parole “presente articolo” è aggiunto l’inciso “e la restante parte delle risorse a programmi di riqualificazione urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi.”.
Art. 32 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009)
- All’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4, dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni”;
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. È consentito, al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dagli articoli 38 o 39, il rilascio del titolo necessario all’esecuzione di varianti in corso d’opera sostanziali a progetti assentiti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, anche nel caso in cui alla data di presentazione dell’istanza l’edificio originario sia stato oggetto di integrale demolizione.”.
Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006 e alla legge regionale n. 22 del 1984
Art. 33 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)
- Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348 e alla legge regionale n. 12 del 1994), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelli ricadenti su edifici in aree di centro storico (zona urbanistica A) non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, oppure quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi dell’articolo 9;”;
- b) le lettere d) e f) sono soppresse;
- c) alla lettera h) le parole “e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha” sono sostituite con le parole “interessanti superfici superiori a 2 Ha e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 4 Ha;”;
- d) dopo la lettera h bis) è aggiunta la seguente: “h ter) le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall’ente delegato.”.
Art. 34 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Demanio marittimo – funzioni dei comuni)
- Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), è aggiunta la seguente: “c bis) concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.”.
Art.35 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1984 (Casi consentiti di promiscuità)
- Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) le parole “nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell’esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio”.
Capo V Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994
Art. 36 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 1994 (Regolamento di gestione dei terreni civici)
- Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l’organizzazione amministrativa della Regione sarda) è aggiunto il seguente: “2 bis. Anche in assenza del regolamento di cui al comma 2, sui terreni ad uso civico, previo l’ottenimento dei necessari atti autorizzatori, sono in ogni caso ammessi interventi esclusivamente volti al ripristino dei valori paesaggistici e ambientali, di messa in sicurezza del territorio e difesa del suolo, di bonifica ambientale, di mitigazione del rischio idrogeologico. Trattandosi di interventi a tutela degli interessi della collettività e di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, le istanze finalizzate all’attuazione degli stessi possono essere presentate dai soggetti che hanno il possesso delle aree, senza che ciò implichi alcun effetto sanante degli atti di disposizione e trasformazione intervenuti in violazione delle disposizioni normative vigenti.”.