Art. 14
Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)
1. All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 2 la parola “massimo” è soppressa e le parole “, deliberazione di consiglio comunale” sono sostituite dalle seguenti “determinazione dell’ufficio tecnico comunale”;
b) nel comma 3 le parole “il consiglio comunale” sono sostituite dalle seguenti: “l’ufficio tecnico comunale” e la parola “deliberazione” è sostituita con la parola “determinazione”;
c) nel comma 5, dopo le parole “nel medesimo lotto urbanistico”, sono inserite le seguenti: “o in diverso lotto urbanistico, purché all’interno della stessa lottizzazione o zona omogenea oppure in diverso lotto urbanistico, posto ad una distanza non superiore a 300 metri, purché i due lotti siano serviti dalle medesime opere di urbanizzazione.” e dopo le parole “superamento di parametri volumetrici” sono aggiunte le seguenti: “di superficie coperta, dei rapporti di copertura”;
d) nel comma 6 le parole ” entro la data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2020”;
e) nella lettera c) del comma 10, la parola “due” è sostituita dalla seguente: “tre”;
f) nel comma 12 le parole “prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito” sono soppresse;
g) nella lettera e) del comma 13 dopo le parole “di cui all’articolo 38, comma 1” sono aggiunte le seguenti: “se già individuate con apposito provvedimento regolamentare o normativo prima della presentazione dell’istanza del richiedente.”;
h) nel comma 15, dopo le parole “la ricostruzione dell’intera volumetria è assentibile” sono aggiunte le seguenti: “senza l’obbligo del rispetto dell’ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire”; le parole “da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le seguenti: “adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016” e dopo le parole “delle restanti isole minori della Sardegna.” sono aggiunte le seguenti: “Alternativamente è consentito utilizzare la volumetria risultante dalla demolizione degli edifici, esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche F ed H, per trasferirla ad incremento di quella di uno o più edifici con destinazione turistico-ricettiva, all’interno dello stesso comune o in comune limitrofo; l’area di risulta dalla demolizione è acquisita automaticamente al patrimonio indisponibile del comune per destinarla a finalità pubbliche.”;
i) dopo il comma 15 quinquies sono aggiunti i seguenti:
“15 sexies. Il superamento dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali è consentito anche in deroga alle eventuali limitazioni del numero dei piani.
15 septies. Nelle zone urbanistiche B è consentita, ai fini di incrementare la disponibilità di parcheggi, in deroga alla normativa regionale e comunale, la realizzazione di edifici su piani pilotis.”
Art. 15
Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)
1. All’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo del comma 2, dopo le parole “pubblica o privata,” sono inserite le seguenti: “può essere esteso ad areali, urbani e non, di complessa configurazione, può interessare comparti a diversa destinazione urbanistica, e”;
b) nel secondo periodo del comma 2, dopo le parole “valore di 3 metri” sono inserite le seguenti: “, per le destinazioni residenziale, turistico-ricettiva, direzionale e socio-sanitaria, ed al valore di 4,50 metri per le destinazioni artigianale e industriale, commerciale e agricolo-zootecnica”;
c) il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: “Nessuna zona urbanistica omogenea è aprioristicamente esclusa.”.
Art. 16
Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009)
1. All’articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3 le parole “lettera e)” sono sostituite con le seguenti: “lettere d) ed e)”;
b) nel comma 4 le parole “nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni,” sono soppresse e dopo “zone urbanistiche omogenee C, D e G” la parola “tutte” è soppressa.
Art. 17
Differimento dei termini
1. I termini temporali di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), e di cui all’articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2015, sono differiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 2023 e opera conseguentemente la reviviscenza della disciplina del capo I del titolo II della legge regionale n. 8 del 2015, così come modificata dalla presente legge, che mantiene la sua vigenza sino a tale data.
Art. 18
Norma transitoria
1. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 8 del 2015 e successive proroghe, presentate fino alla data del 31 dicembre 2020, per le quali continua ad applicarsi la normativa suddetta. In relazione ad esse, resta validamente compiuta anche l’attività eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali.
2. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove più favorevoli, presentano esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata.
3. Le eventuali richieste di titoli abilitativi presentate tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della presente legge sono ripresentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.