Art. 7
Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra)

1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, è aggiunto il seguente:
“Art. 32 bis (Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra)
1. Ai fini del presente articolo si definiscono:
a) seminterrati: i piani siti al piede dell’edificio e parzialmente interrati, quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50 per cento della superficie totale delle stesse pareti perimetrali;
b) piani pilotis: le superfici aperte, a piano terra o piano rialzato, delimitate da colonne portanti, la cui estensione complessiva è non inferiore ai due terzi della superficie coperta;
c) piano terra: piano completamente fuori terra, posto allo stesso livello del piano di campagna o di sistemazione definitiva del terreno.
2. Negli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento del consumi energetici.
3. Per i piani pilotis è ammesso il riuso solamente se esteso all’intero piano e purché siano comunque rispettate le superfici minime destinate a parcheggio; in alternativa, è sempre possibile la monetizzazione delle superfici di parcheggio non rinvenibili all’interno del lotto.
4. Il recupero dei seminterrati è consentito ad uso residenziale o direzionale, commerciale ed a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, con una tolleranza massima del 2 per cento, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le aperture per la ventilazione naturale non siano inferiori a 1/8 della superficie utile, oppure si preveda la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
b) vi siano adeguati livelli di illuminazione, raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
5. Il recupero dei porticati e dei locali a piano terra o piano rialzato è consentito ad uso direzionale, commerciale, socio-sanitario e residenziale a condizione che rispettino un’altezza minima interna di 2,40 metri.
6. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è vietato nelle aree dichiarate, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 o Hi4) ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3 o Hg4).”

Art. 8
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)

1. All’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole “A, B e C” sono sostituite dalle seguenti: “A, B, C, D, E ed F, in queste ultime oltre la fascia dei 300 metri dalla battigia marina”;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. In caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, è escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell’edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell’edificio o nella porzione di edificio.”

Art. 9
Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 (Condizioni di ammissibilità degli interventi)

1. Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera f) le parole “e negli edifici individuati dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 45 del 1989” sono soppresse;
b) le lettere h) ed i) sono soppresse.

Art. 10
Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2015 (Procedure)

1. All’articolo 35 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono regolati dell’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985. Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono regolati dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati, sotto il profilo procedurale, dagli articoli da 29 a 38 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e dalle direttive in materia previste dall’articolo 29, comma 4, della medesima legge regionale n. 24 del 2016.”;
c) nei commi 6, 7 e 8, la parola “SCIA”, laddove presente, è sostituita dalle parole: “dichiarazione autocertificativa”.