Art. 5
Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie)
1. All’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, dopo le parole “attività turistico-ricettive” sono aggiunte le seguenti: “e sanitarie e socio-sanitarie,”;
b) nel comma 1 le parole “possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili anche, nella misura massima del 30 per cento dell’incremento volumetrico concesso, all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze” sono sostituite dalle seguenti:
“possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente e per le attività turistico-ricettive secondo la seguente articolazione:
a) il 25 per cento riservato all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, senza incremento del numero complessivo delle stanze;
b) il 15 per cento riservato all’incremento del numero complessivo delle stanze;
c) il 10 per cento riservato al miglioramento del livello di classificazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo);
d) in alternativa o in aggiunta ad una o più delle lettere a), b) e c), e comunque fino alla concorrenza massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente, è consentito l’ampliamento delle zone comuni nelle strutture ricettive turistico-alberghiere quali hall, sale convegni e spazi comuni; tali ampliamenti sono consentiti anche per le strutture socio-assistenziali quali le comunità integrate e le comunità alloggio, per la realizzazione di idonei spazi protetti e delle cosiddette “zone di isolamento”;
c) nel comma 2:
1) la lettera a) è soppressa;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) i crediti volumetrici possono essere ceduti, con atto pubblico di asservimento, dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unità immobiliari oggetto degli interventi di incremento di cui al presente articolo qualora ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
1) facciano parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio o di altro edificio o complesso edilizio siti nella medesima zona omogenea ad una distanza in linea d’aria non superiore a metri 300, e fatti salvi i limiti di altezza posti dalla vigente normativa;
2) ricadano in diversi comparti, facenti parte della stessa lottizzazione.
In ogni caso, per le fattispecie di cui ai punti 1) e 2) l’ampliamento complessivo non può essere superiore al 50 per cento della volumetria legittimamente realizzata.”;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Nei casi previsti dal comma 1 è concesso un incremento volumetrico del 10 per cento del volume urbanistico esistente così suddiviso: 5 per cento per i casi di cui alla lettera a); 3 per cento per i casi di cui alla lettera b); 2 per cento per i casi di cui alla lettera c) e comunque nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente qualora si verifichino almeno due delle seguenti ipotesi:
a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue;
d) l’intervento preveda l’impiego di materiali primari prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
e) l’intervento preveda l’impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l’edificio nella misura di almeno il 20 per cento;
f) l’intervento preveda l’utilizzo di materiali di bioedilizia e derivati da lana e sughero, prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
g) l’intervento preveda l’impiego di manufatti realizzati in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento;
h) l’intervento preveda la riqualificazione ambientale delle aree pertinenziali.”;
i) l’intervento preveda l’eliminazione di pavimentazioni impermeabili delle aree cortilizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell’immobile.”;
e) nel comma 5 le parole “commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 2, 3 e 3 bis”;
f) dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:
“5 ter. Le strutture destinate ad ospitare servizi turistici ed attività ad essi complementari possono usufruire di incrementi volumetrici nella misura massima del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Per “servizi turistici ed attività ad essi complementari” si intende l’equivalente, in zona urbanistica F, dei servizi connessi alla residenza previsti nelle zone residenziali.”;
g) il comma 6 è abrogato;
h) nel comma 7, dopo le parole “al comma 3” sono aggiunte le seguenti: “e 3 bis”;
i) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“7 bis. Ai fini dell’allungamento della stagione turistica e del necessario adeguamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti originariamente realizzate per un utilizzo prevalentemente estivo è consentita, per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande coperte già legittimamente autorizzate nelle singole strutture turistiche ricettive.
7 ter. Le coperture per piscine sono assimilate alle opere di edilizia libera di cui all’articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) e non incidono sulla volumetria e sulla superficie coperta.
7 quater. Ai fini della riqualificazione e dell’accrescimento delle potenzialità delle strutture destinate all’esercizio di attività di turismo rurale ricadenti nelle zone E, purché al di fuori della fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, possono essere autorizzati interventi di ristrutturazione e rinnovamento comportanti incrementi volumetrici, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, destinabili all’adeguamento delle camere agli standard internazionali, con incremento del numero complessivo delle stanze, in deroga ai limiti massimi previsti all’esercizio stabiliti dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: “Norme per la classificazione delle aziende ricettive” e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21), e dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994 o, se più restrittivi, dagli strumenti urbanistici comunali, fino al raggiungimento di 80 posti letto massimi.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)
1. All’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dopo la parola “sottotetti” sono aggiunte le seguenti: “gli spazi e”;
b) nel comma 2 le parole “A, B e C” sono sostituite dalle seguenti: “A, B, C, E ed F”;
c) dopo il comma 3 bis sono aggiunti i seguenti:
“3 ter. Ai fini dell’ammissibilità degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono quindi sottotetti:
a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unità immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
c) gli spazi e i volumi, anche non urbanisticamente rilevanti, come previsti dai vigenti strumenti urbanistici comunali;
d) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.
3 quater. Al fine di ridurre il consumo di suolo e consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e delle altezze medie ponderali riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, sugli edifici ad uso residenziale con copertura a falde sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.”;
d) nel comma 4, le parole “B e C” sono sostituite dalle parole “A, per gli edifici di cui al primo periodo dell’articolo 30, comma 2, B, C e F”;
e) nella lettera b) del comma 6 le parole “e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.” sono soppresse;
f) la lettera b) del comma 8 è abrogata.