Art. 18 – Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)
1. Nell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 1:
1) alla lettera a) dopo la parola “disposizioni” è inserita la seguente: “legislative”;
2) alla lettera g), le parole “e di manufatti accessori entrambi” sono soppresse;
3) alla lettera h), dopo le parole “di spazi esterni” sono inserite le seguenti: “delle aree pertinenziali degli edifici esistenti”;
4) alla lettera j), dopo le parole “aree ludiche” sono inserite le seguenti: “senza fini di lucro”;
5) dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti: “j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno delle aree cimiteriali;
j ter) gli interventi d’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw;
j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967).”;
b) dopo la lettera j) del comma 2, sono aggiunte le seguenti: “j bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi;
j quater) interventi di demolizione senza ricostruzione;”;
c) al comma 5, il periodo “Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d)” è sostituito dal seguente: “Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e j quater)”.
Art. 19 – Modifiche all’articolo 15 quater legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)
1. Nell’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), la Regione disciplina le dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie funzionali urbanisticamente rilevanti di cui all’articolo 11.
1 ter. Nelle more dell’approvazione della direttiva di cui al comma 1 bis, nei cambi di destinazione d’uso anche urbanisticamente rilevanti ai sensi dell’articolo 11 verso la destinazione d’uso turistico-ricettiva, la dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico è pari ad 1 mq ogni 40 mc di volume urbanistico della costruzione nel caso di unità immobiliari ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purché attuate, e di 1 mq ogni 15 mc di volume urbanistico della costruzione negli altri casi. Non è richiesta alcuna dotazione ulteriore di parcheggi pubblici o privati quando la nuova destinazione turistico ricettiva, ancorché urbanisticamente rilevante, non comporti variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Qualora, per gli immobili ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee C, D, e G purché attuate, sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei fabbisogni per parcheggi, è consentita, nei cambi di destinazione d’uso di cui al presente comma, la monetizzazione delle aree per parcheggi.”;
b) al comma 2:
1) le parole “legittimamente realizzati” sono sostituite dalle seguenti: “legittimamente realizzate”;
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: “, fatto salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie”.
2. Dopo l’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente: “Art. 15 quinquies (Disposizioni in materia di aree per la sosta di veicoli)
1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, e di quelle previste dall’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a soddisfare esigenze non legate all’uso del mare, è subordinata all’adozione di apposita deliberazione consiliare che, ferme le previsioni dell’articolo 22 bis della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e ne regolamenta l’uso. Sono escluse le aree pertinenziali destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di aree di sosta delle attività commerciali, turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.”.