Art. 10 – Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali)
1. All’articolo 47 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole “alle province” sono sostituite dalle seguenti: “alle province, anche associate con i comuni interessati; ai comuni e loro forme associative; agli enti gestori di aree naturali protette”;
b) al comma 4 le parole “alle province” sono sostituite dalle seguenti: “alle province e agli enti gestori di aree naturali protette”.
Capo IV Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale
Art. 11 – Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016 (Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016, è inserito il seguente: “2 bis. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SIRA, le comunicazioni tra enti pubblici avvengono mediante l’utilizzo della piattaforma informatica del SIRA. L’istanza e la relativa documentazione utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, dell’emissione di pareri o determinazioni sono rese disponibili agli enti coinvolti nel fascicolo virtuale della pratica creata nel SIRA.”.
Titolo IV Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica
Capo I Disposizioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo
Art. 12 – Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 (Risorse idriche e difesa del suolo)
1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, sono aggiunte le seguenti: “a bis) rilascio di autorizzazioni al prelievo/asportazione di materiale legnoso trasportato dalla piena dei fiumi, quando compatibile con i progetti di manutenzione e con i limiti quantitativi di cui alla Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, e con totale compensazione fra costi sostenuti e valore di legnatico. La compensazione non opera quando l’attività di prelievo/asportazione è eseguita con continuità e/o a fini produttivi;
a ter) rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di proprietà demaniale (sfalcio d’erba, taglio piante, taglio canne) quando compatibili con i progetti di manutenzione e previa acquisizione dei pareri di tutti gli enti competenti in materia idraulica e di tutela del patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, in ordine alla sola titolarità del diritto dominicale sul bene demaniale. Gli oneri concessori per il materiale prelevato possono essere introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati esclusivamente per operazioni di ripristino della funzionalità idraulica, previa approvazione del progetto di manutenzione.”.
Capo II Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia)
Art. 13 – Modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Tolleranze edilizie)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 bis della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), è aggiunto il seguente: “1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime.”.
Art. 14 – Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Varianti in corso d’opera)
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituita dalla seguente: “d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato.”.
2. Dopo l’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 è inserito il seguente: “Art. 7 quater (Agibilità degli immobili)
1. Ai fini dell’agibilità sono ammesse, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione), per gli immobili:
a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 che abbiano mantenuto le caratteristiche originarie, adeguatamente documentate, e che presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, nei quali siano effettuati interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure, ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia;
b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano effettuati gli stessi interventi previsti alla lettera a);
c) ubicati all’interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell’insediamento rurale sparso di cui all’articolo 51 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nei quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla disciplina vigente, di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione.
2. La deroga relativa alle altezze minime è limitata ai soli casi in cui sia necessario mantenere l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti è limitata solo quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucature o realizzarne di nuove.
3. La deroga è applicabile purché, a giudizio del Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d’uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l’esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, anche mediante l’adozione di misure compensative.
4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”.