Art. 34 – Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)
1. Al comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “Il riuso dei sottotetti è consentito”, sono sostituite dalle seguenti: “Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilità, è consentito”.
Art. 35 – Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)
1. Nel comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015, le parole “altezze libere di interpiano minime di 4,60 metri”, sono sostituite dalle parole: “altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri”.
Art. 36 – Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni)
1. Nell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico.”;
b) nel comma 8:
1) dopo le parole “a uso residenziale” sono aggiunte le parole “commerciale o artigianale”;
2) le parole “ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C” sono soppresse.
Art. 37 – Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale paesaggistica)
1. Dopo il comma 13 dell’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente: “13 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998.”.
Art. 38 – Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)
1. Nell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 14 il periodo “Se l’intervento è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, con la stessa deliberazione di cui al comma 2” è sostituito dal seguente: “Se è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la medesima deliberazione di cui al comma 2”;
b) dopo il comma 15 quater è aggiunto il seguente: “15 quinquies. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli del comma 5, l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1998.”.
Art. 39 – Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)
1. Nell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 5 è sostituita dalla seguente: “d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”;
b) la lettera d) del comma 6 è soppressa.
Capo VIII Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia)
Art. 40 – Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni comuni)
1. Nella lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994), le parole “purché superiore a un ettaro” sono sostituite dalle seguenti: “purché superiori a 2.500 metri quadri”.