Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Titolo I Riduzione del numero delle leggi regionali
Capo I Modifiche e abrogazione di leggi regionali
Art. 1 – Riduzione del numero delle leggi regionali
1. In attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l’allegato A alla presente legge reca l’elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali è necessaria l’abrogazione espressa.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
3. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell’allegato A.
Titolo II Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca
Capo I Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca
Art. 2 – Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 (Misure straordinarie di accoglienza)
1. Alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 7 dell’articolo 4 è inserito il seguente: “7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell’ipotesi in cui la somministrazione di alimenti e bevande sia svolta nell’ambito dell’attività di accoglienza straordinaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 7 è inserito il seguente: “4 bis. Fermo restando il rapporto di connessione e complementarietà di cui all’articolo 20, il limite di cui al comma 1, lettera a), non si applica nell’ambito dell’attività di accoglienza straordinaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.”;
c) al comma 3 dell’articolo 26 le parole “e al rilascio del relativo attestato di iscrizione” sono soppresse;
d) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 le parole “l’attestato di iscrizione all’Albo regionale della multifunzionalità” sono soppresse.
Art. 3 – Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2018 (Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)
1. All’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta presentazione della comunicazione di inizio attività.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l’esercizio della pesca professionale nelle acque interne e le modalità per la relativa verifica;
b) l’importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per l’esercizio della pesca professionale nelle acque interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;
c) l’importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.”.