Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 17/2024 di conversione (senza modifiche) del Decreto Legge n. 212/2023, si è consolidato il quadro normativo relativo ai principali bonus edilizi ancora utilizzabili per il biennio 2024-2025.
Mentre i bonus “minori” (ecobonus, sismabonus, bonus mobili, bonus verde) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2024, per quanto riguarda i bonus di cui all’art. 119 (superbonus) e 119-ter (bonus 75% barriere architettoniche) del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025.
Guida al Superbonus 2024-2025 per condomini
In questa guida proveremo a riepilogare tutto quello che i soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio devono sapere per utilizzare il superbonus nelle aliquote previste dalla norma. Stiamo parlando dei seguenti beneficiari:
- condomini (anche minimi o assimilati);
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
Questi soggetti possono utilizzare il superbonus con aliquota:
- al 70% da applicare alle spese sostenute in tutto il 2024;
- al 65% da applicare alle spese sostenute in tutto il 2025.
Preliminarmente, occorre ricordare che per l’approvazione degli interventi di superbonus in condominio è prevista una deroga alle regole del codice civile. In particolare sono valide le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di superbonus, se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Inoltre, le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità precedenti e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Aspetto da ricordare, il superbonus non si applica alle seguenti categorie catastali:
- A/1 – Abitazioni di tipo signorile;
- A/8 – Abitazioni in ville;
- A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari non aperte al pubblico.