Art. 12 – Integrazioni all’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)
- Dopo l’articolo 15 ter della legge regionale n. 23 del 1985, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: “Art. 15 quater (Parcheggi privati)
- Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.
- Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria.
- Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
- Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
- Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.
- Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.”.
Art. 13 – Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985 (Vigilanza e controllo sull’attività urbanistico-edilizia)
- L’articolo 20 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente: “Art. 20 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia)
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi e provvede all’accertamento delle violazioni riscontrate.
- La funzione di vigilanza è, inoltre, esercitata nei casi di segnalazione effettuata dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
- L’accertamento di cui al comma 1 può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il servizio competente in materia di vigilanza edilizia e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
- Il verbale di accertamento è inviato con immediatezza all’amministrazione comunale interessata, all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza, e indica il proprietario dell’immobile, l’esecutore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori.
- Gli organi preposti alla vigilanza ed all’accertamento segnalano i nomi del progettista e del direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali e trasmettono i dati relativi alle imprese esecutrici all’Amministrazione regionale per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza.
- Il comune pubblica mensilmente nel proprio albo pretorio on line i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente ed effettua le trasmissioni previste dalle vigenti disposizioni statali.”.
Art. 14 – Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985 (Adempimenti regionali)
- L’articolo 22 della legge regionale n. 23 del 1985, è sostituito dal seguente: “Art. 22 (Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)
- Entro dieci anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla Regione.
- Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso di costruire, al proprietario della costruzione, al progettista e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
- In pendenza delle procedure di annullamento può essere ordinata la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
- Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento è adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
- I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l’affissione, nell’albo pretorio del comune, dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
- La competenza all’adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è attribuita alla Direzione generale competente in materia urbanistica.”.
Art. 15 – Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere abusive escluse dalla sanatoria)
- All’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “l’amministrazione competente” sono aggiunte le seguenti “, ivi inclusa la soprintendenza competente,”.