Art. 37 – Efficacia, durata e valutazione degli effetti
- Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
- La Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio valuta, periodicamente, gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione, avvalendosi delle informazioni acquisite ai sensi del comma 4 e delle ulteriori informazioni messe a disposizione dal competente Assessorato regionale.
- Le amministrazioni comunali, al fine del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, pubblicano obbligatoriamente in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni consistenti, per ciascun tipo di intervento, nella localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico con relativi dati catastali, nella entità del volume originario e nella consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato. Nel sito web istituzionale sono, inoltre, pubblicate le modalità di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, terzo periodo. La mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni.
- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di governo del territorio, approva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 3. Tali informazioni sono comunque trasmesse all’Assessorato regionale competente con periodicità almeno quadrimestrale.
Capo II Disposizioni urbanistiche per il trasferimento e il rinnovamento del patrimonio edilizio e per la promozione dei programmi integrati per il riordino urbano
Art. 38 – Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica
- La Regione promuove, al fine di conseguire la riqualificazione del contesto, il miglioramento della qualità dell’abitare e la messa in sicurezza del territorio, il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti:
- a) in aree di particolare valore paesaggistico;
b).in aree necessarie per garantire spazi pubblici finalizzati all’incremento della qualità dell’abitare, come spazi a verde, spazi a parcheggio e centri di aggregazione sociale; c).in aree dichiarate ad elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica; d).in prossimità di emergenze ambientali, architettoniche, archeologiche o storico-artistiche; e).all’interno di aree di rispetto inedificabili.
- Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, è consentita la concessione di un credito volumetrico massimo pari al volume dell’edificio demolito maggiorato del 40 per cento, da determinarsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.
- L’amministrazione comunale, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante, anche su proposta del privato interessato, individua gli edifici che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1, determina il credito volumetrico di cui al comma 2 e individua, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle disposizioni regionali, una idonea localizzazione per il trasferimento dei volumi.
- Le aree di localizzazione per il trasferimento dei volumi possono essere sia pubbliche che private, sono individuate al di fuori delle aree di cui al comma 1 e, comunque, oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, ridotta a 150 metri per le isole minori.
- Qualora le aree in cui deve avvenire la ricostruzione dei volumi siano già classificate dallo strumento urbanistico comunale come trasformabili e dotate di propria capacità edificatoria, il credito volumetrico di cui al comma 2 può sommarsi alle ordinarie capacità edificatorie residue del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici legittimamente realizzati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei casi di edifici successivamente legittimati a seguito di positiva conclusione del procedimento di condono o di accertamento di conformità e, ove necessario, dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.
- Ai fini della determinazione del volume urbanistico cui parametrare il credito volumetrico si applicano le disposizioni previste dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983. Nel caso di demolizione di edifici con altezze funzionali a originari cicli produttivi e ricostruzione con mutamento di destinazione d’uso, la determinazione del volume è effettuata ragguagliando l’altezza al valore di 3,00 metri per ogni livello fuori terra esistente.
- L’intervento di trasferimento volumetrico prevede necessariamente l’integrale demolizione degli edifici esistenti nell’area originaria, la sistemazione dell’area a cura e spese del privato e, infine, la cessione dell’area originaria all’amministrazione comunale per destinarla a finalità pubbliche.
- L’edificio da costruire: a).è ad energia quasi zero (nzeb) come definito dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni; b).è dotato di idonei sistemi per il riutilizzo delle acque piovane e delle acque reflue; c).è dotato di un idoneo impianto di elevazione per il trasporto verticale delle persone, qualora pluri-immobiliare con almeno due livelli fuori terra; d).è realizzato con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati per almeno il 50 per cento del computo metrico.
- Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, l’amministrazione comunale può prevedere forme di incentivazione quali il trasferimento di aree comunali, anche a titolo gratuito, la riduzione degli oneri concessori e delle imposte comunali e ogni altra forma di agevolazione ritenuta utile nel rispetto delle disposizioni vigenti.
- La proposta del privato interessato è costituita da elaborati tecnico-grafici di livello pari allo studio di fattibilità di un’opera pubblica, evidenzia le soluzioni planivolumetriche e architettoniche adottate per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, e deve ottenere, prima della delibera del consiglio comunale di assegnazione del credito, la positiva valutazione tecnico-economica dell’ufficio comunale competente in materia di urbanistica ed edilizia privata.
- Ove la demolizione riguardi edifici inclusi nel centro di antica e prima formazione, l’intervento è realizzabile se localizzato nella zona urbanistica A unicamente previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica. Se è localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione o con la stessa deliberazione di cui al comma 2, il consiglio comunale riconosca che l’edificio è in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, esplicitando i criteri seguiti nell’analisi. Tale deliberazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Analogamente si procede ove la localizzazione dell’intervento di ricostruzione ricada nel centro di antica e prima formazione.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di edifici in corso di realizzazione o realizzabili in virtù di titolo abilitativo legittimo ed efficace alla data di presentazione dell’istanza da parte del privato o alla data di adozione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 3.