Art. 17 Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia
- Dopo l’articolo 32 della legge regionale n. 45 del 1989 è aggiunto il seguente: “Art. 32 bis (Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia)
- L’Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia è un organo tecnico consultivo della Giunta regionale, istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con il compito di elaborare studi, analisi, formulare proposte in materia urbanistica ed edilizia, definire proposte di indirizzi, criteri e linee guida per il governo del territorio e per la semplificazione delle disposizioni vigenti.
- L’osservatorio è costituito dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia ambientale, politiche abitative, politiche sociali, turismo, commercio e industria, o loro delegati.
- L’osservatorio è integrato da un componente designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, da tre componenti designati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro del settore edile maggiormente rappresentative nel territorio regionale, da tre componenti designati dagli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano competenti nelle materie della legislazione sull’edilizia e urbanistica, sulla progettazione architettonica, sulla sostenibilità ambientale, tecnica e tecnologia delle costruzioni, tutela del paesaggio, e da un componente designato dalla commissione di cui all’articolo 32 ter.
- I componenti dell’osservatorio durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.”.
Art. 18 Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità
- Dopo l’articolo 32 bis della legge regionale n. 45 del 1989, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente: “Art. 32 ter (Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità)
- Al fine di monitorare le problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità, di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione della residenzialità, dei servizi e del turismo sostenibile e accessibile, è istituita la Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche in seno alla Regione.
- La commissione è costituita dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia di sanità e assistenza sociale, lavori pubblici, turismo, commercio, o loro delegati, dal direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)), da un rappresentante nominato dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e da un rappresentante nominato dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH).
- I componenti della commissione durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.”.
Art. 19 Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)
- L’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989, è sostituito dal seguente: “Art. 41 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)
- La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni e loro forme associative per la redazione di piani urbanistici generali e piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:
- a) un’anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della deliberazione di affidamento di incarico ai professionisti individuati e dell’attestazione di cofinanziamento comunale; b) un’erogazione intermedia, in misura non superiore al 25 per cento e nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta e documentata, successivamente alla trasmissione della deliberazione di adozione definitiva del piano e, nei casi in cui siano dovuti, all’esito non negativo del parere preliminare di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e all’esito non negativo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002; c) pagamento del saldo, previa certificazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente al completamento dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico, comprensivo di tutte le autorizzazioni richieste, e, nei casi in cui sono dovuti, a seguito dell’approvazione di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 e dell’esito positivo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, e sua pubblicazione sul Buras.”.
Capo III Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015
Art. 20 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)
- L’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) è sostituito dal seguente: “Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)
- Fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale, al fine di consentire un corretto e razionale utilizzo del territorio agricolo che miri a contemperare l’esigenza di salvaguardia delle aree agricole da un improprio sfruttamento, in tutte le zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), integrato dai commi successivi.
- In sede di redazione dello strumento urbanistico comunale i comuni definiscono la zonizzazione del territorio agricolo in funzione delle caratteristiche agro-pedologiche e della capacità d’uso dei suoli e stabiliscono, conseguentemente, i parametri urbanistico-edilizi per la realizzazione degli interventi consentiti nelle sottozone agricole individuate.
- Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano la possibilità di raggiungere la superficie minima di intervento con l’utilizzo di più corpi aziendali che, in caso di edificazione a fini residenziali, devono essere contigui. Il volume realizzabile è, in ogni caso, calcolato utilizzando esclusivamente la superficie effettiva del fondo sul quale si edifica, ferma la possibilità di utilizzare particelle catastali contigue.
- Per la realizzazione di fabbricati aziendali non residenziali è ammesso, ai fini del calcolo della superficie minima di intervento e delle volumetrie e nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal proprio strumento urbanistico, l’utilizzo di particelle catastali contigue che insistono su terreni di comuni limitrofi. La richiesta del titolo edilizio deve essere inoltrata a tutti i comuni interessati, che, nei tempi normativamente previsti, si esprimono in merito; l’utilizzo edificatorio delle varie particelle deve essere oggetto di trascrizione ai sensi dell’articolo 2643, comma 2 bis, del Codice civile, e gli atti relativi alla trascrizione devono far parte della documentazione a corredo della segnalazione certificata di agibilità prevista dall’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, pena la nullità della segnalazione.
- Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole, l’edificazione per fini residenziali nelle zone urbanistiche omogenee E del territorio regionale è consentita unicamente agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche ed integrazioni, e la superficie minima di intervento è fissata in tre ettari.
- Nei centri rurali individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, dai piani urbanistici comunali in adeguamento al Piano paesaggistico regionale che hanno concluso positivamente la procedura di verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, non si applicano le limitazioni del comma 5.
- Negli ambiti di paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994.
- Per l’esercizio del turismo sostenibile e per lo sviluppo turistico del territorio extraurbano possono essere utilizzati edifici preesistenti e dismessi di proprietà pubblica o non utilizzati da almeno dieci anni se di proprietà privata, da adibire a punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, anche in attesa dell’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale. Gli interventi di rifunzionalizzazione non devono determinare opere di urbanizzazione a rete.
- Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994, integrate da quelle di cui ai commi da 2 a 8 sono di immediata applicazione e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, salvo che queste ultime non siano più restrittive nella fissazione dei parametri o delle condizioni per la realizzazione degli interventi.”.