4. All’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2 bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo la richiesta di regolarizzazione di cui all’articolo 33, comma 3, interrompe, per non più di trenta giorni consecutivi, i termini di conclusione del procedimento di cui al comma 15, i quali decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della documentazione o dal decorso infruttuoso del termine assegnato. L’interruzione dei termini può essere disposta esclusivamente nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa.
2 ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto a trasmettere la documentazione alle pubbliche amministrazioni competenti, o a richiedere la regolarizzazione di cui all’articolo 33, comma 3, o a dichiarare l’irricevibilità della pratica, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive in materia di SUAPE.
2 quater. Dalla data di trasmissione della documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter il SUAPE può dichiarare l’irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza.”;
b) alla lettera a) del comma 4 la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “quindici”;
c) alla lettera b) del comma 4 le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2 ter”;
d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: “15 bis. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al comma 15 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini di cui al comma 15 anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall’applicazione dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso le proprie determinazioni favorevoli. Ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell’esercizio del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
15 ter. Ai procedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all’articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia).”;
e) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente periodo: “, nonché l’ammontare dell’indennizzo a cui l’interessato ha diritto ai sensi del comma 15 quater e le modalità con cui è possibile richiederlo.”.
5. L’efficacia dei commi dal 2 al 4 è sospesa fino all’approvazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delle conseguenti modifiche alle direttive SUAPE di cui alla legge regionale n. 24 del 2016.
6. All’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola “quindici” è sostituita dalla seguente: “trenta”;
b) al comma 3, in fine è aggiunto il seguente periodo: “Sono fatti i salvi i casi di cui all’articolo 7 quater della legge regionale n. 23 del 1985, per i quali si applica il procedimento di cui all’articolo 37.”.
7. Dopo l’articolo 39 della legge regionale n. 24 del 2016 è aggiunto il seguente: “Art. 39 bis (Rinnovi)
1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l’ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, non possono essere richiesti all’interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all’atto dell’acquisizione del titolo abilitativo originario. Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica è richiesta un’asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.
2. I titoli abilitativi per l’esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all’obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell’attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. Le direttive di cui all’articolo 29, comma 4, contengono la ricognizione dei titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai titoli abilitativi in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di semplificazione 2018.”.
8. All’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l’applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.
1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, si applica il procedimento di cui all’articolo 34, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo abilitativo per l’effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un’unica dichiarazione autocertificativa.”;
b) al comma 2 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “La possibilità di presentare una dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti di assenso di qualsiasi genere al di fuori del procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all’articolo 37, per l’emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:”.
9. L’articolo 42 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente: “Art. 42 (Oneri istruttori e tariffe)
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell’interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l’attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono previsti importi massimi differenziati a seconda dei tempi medi di conclusione del procedimento da parte del SUAPE.
2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze delle autonomie locali, dispone gli indirizzi per la loro determinazione.
3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a carico dei cittadini anche con l’attribuzione di premialità sui finanziamenti regionali agli enti locali.
4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l’interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l’attività propria del SUAPE.”.
Capo III Disposizioni in materia di prestazioni energetiche Sezione I Prestazioni energetiche in edilizia