Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguito congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli  mpianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000, è elevata al 110%.

6.REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

– rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto12 da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico. Nelle more dell’adozione del decreto richiamato, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3- ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
– assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)13 , ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Nel rispetto dei requisiti previsti, il Superbonus, spetta nei limiti stabiliti per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi, realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria14.

7. ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi  agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione15 attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto16 per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi17.

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro18.

La cessione può essere disposta in favore:

– dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

– di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)

– di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

LE REGOLE PER L’OPZIONE

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni19 saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto

L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:
recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR20. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus21 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus22. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”23;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 202024;
installazione di impianti fotovoltaici25, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici26, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

 

12 Di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
13 Di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
14 Di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
15 Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
16 Previsto dall’articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
17 Previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
18 Previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
19 In base al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
20 Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
21 Previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
22 Previsti dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.
23 Previsti dall’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013.
24 Cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
25 Indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR.
26 Di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013