Titolo III Disposizioni transitorie, abrogazioni e disposizioni finali
Capo I Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009
Art. 41 – Disposizioni transitorie della legge regionale n. 4 del 2009
- Le disposizioni di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi per l’espletamento e fino alla conclusione solamente per i procedimenti instaurati dalla presentazione, entro il termine del 29 novembre 2014, della denuncia di inizio di attività o dell’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia, ancorché le disposizioni medesime siano divenute inefficaci o siano state modificate al tempo della loro applicazione.
- Ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, articolo 3, comma 3, articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, non è più richiesto il parere della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica ed è sufficiente la sola autorizzazione paesaggistica.
- È consentita l’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata positivamente conclusa la verifica di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale n 4 del 2009, con l’intervenuta sottoscrizione del verbale del tavolo tecnico.
- Nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l’attuazione degli interventi localizzati nelle zone urbanistiche omogenee C, D e G, tutte contigue al centro urbano, e previsti nei piani attuativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici
Art. 42 – Disposizioni transitorie in materia di impianti eolici
- Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l’articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo.
- La Giunta regionale approva, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente l’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti eolici e le linee guida per il loro corretto inserimento nel paesaggio.
Capo III Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione
Art. 43 – Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione
- Le disposizioni di cui all’articolo 18 regolanti il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione in assenza di PUL entrano in vigore dal 31 dicembre 2016.
- In via transitoria il permesso di costruire per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quella della stagione balneare.
Capo IV Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 44 – Abrogazioni
- Gli articoli 12, 13 e 14 bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono abrogati.
- Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l’attuazione della legge regionale n. 45 del 1989, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”), e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
- I commi 1, 1 bis e 2 dell’articolo 10, e gli articoli 12, 13, 13 bis, 15 e 15 bis della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.
- L’articolo 17 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.
- La legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
- Le disposizioni che prevedono il rilascio del parere regionale previsto dall’articolo 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, per la realizzazione di edifici in agro “con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie)” sono abrogate.
Art. 45 – Disposizioni finali, di entrata in vigore e di redazione di un testo coordinato
- La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
- Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede ai soli fini conoscitivi, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, alla pubblicazione nel Buras di un testo coordinato delle leggi regionali modificate.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 23 aprile 2015