Art. 26 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)

  1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 le parole “di almeno 2,00 metri” sono soppresse.

Art. 27 Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 (Condizioni di ammissibilità degli interventi)

  1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) le parole “e nelle unità immobiliari” sono soppresse; b) la lettera c) è soppressa; c) alla lettera e) dopo le parole “e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le seguenti: “salva la possibilità di utilizzare l’incremento volumetrico per la realizzazione di corpi di fabbrica separati, realizzabili, nel caso in cui gli edifici facciano parte di un unico complesso o nucleo insediativo, anche mediante cumulo dei singoli crediti edilizi;”.

Art. 28 Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni comuni)

  1. All’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 3 è così sostituita: “b) inserirsi in modo organico e coerente con i caratteri formali, architettonici, paesaggistici e ambientali del contesto qualora l’intervento sia attuato mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati;”; b) dopo la lettera c) del comma 3 è aggiunta la seguente: “c bis) è consentito nella zona urbanistica omogenea E, indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 26, mediante il superamento della superficie minima di intervento prevista dalle vigenti disposizioni regionali e comunali, purché superiore a un ettaro, non raggiungibile con l’utilizzo di più corpi aziendali separati e ferme le eventuali ulteriori limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni paesaggistiche;”; c) al comma 5 le parole “previsti dall’articolo 30” sono sostituite dalle seguenti “previsti dagli articoli 30 e 31”.

Art. 29 Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica)

  1. All’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) in aree ricadenti all’interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), ed i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni;”;
  3. b) dopo la lettera e) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: “e bis) all’interno del perimetro di tutela integrale e della fascia di rispetto condizionata dei beni dell’assetto storico culturale del Piano paesaggistico regionale; e ter) nelle ulteriori aree a tal fine individuate dal comune.”;
  4. c) al comma 8, dopo le parole “finalità pubbliche”, sono aggiunte le seguenti: “La demolizione non è necessaria nei casi previsti dal comma 1, lettera b), qualora l’amministrazione comunale ritenga più favorevole l’acquisizione al patrimonio del manufatto edilizio e non delle aree libere.”;
  5. d) la lettera d) del comma 9 è così sostituita: “d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”.

Art. 30 Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)

  1. All’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) al comma 3 le parole “soli indici volumetrici previsti” sono sostituite con le parole “parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali”;
  3. b) la lettera d) del comma 10 è così sostituita: “d) è realizzato, per almeno il 50 per cento del computo metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di certificazione da parte di istituti accreditati.”;
  4. c) alla lettera d) del comma 13 dopo le parole “battigia marina” sono aggiunte le parole “ridotti a 150 metri nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano,”;
  5. d) al comma 15 dopo il secondo periodo che si conclude con le parole “presente legge” è aggiunto il seguente: “La disposizione si applica anche nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia marina nelle Isole di Sant’Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano e nell’intero territorio delle restanti isole minori della Sardegna.”;
  6. e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: “15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di demolizione parziale, che per motivate e comprovate ragioni tecniche può anche essere posticipata rispetto alla ricostruzione. Se il credito volumetrico è utilizzato per la realizzazione di un corpo di fabbrica separato, lo stesso è parametrato al volume oggetto di demolizione. L’edificio originario è oggetto di riqualificazione in funzione della tipologia edilizia e del contesto. 15 ter. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo, relativi alla zona omogenea A o localizzati all’interno dei centri di antica e prima formazione, non sono soggetti al reperimento di ulteriori spazi per parcheggi oltre a quelli già presenti nelle costruzioni da demolire o nelle aree di pertinenza delle stesse, né alla loro monetizzazione, purché venga dimostrata, attraverso una specifica relazione a firma di un progettista abilitato, l’impossibilità tecnica derivata dalle caratteristiche del lotto urbanistico. 15 quater. Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dal presente articolo sono soggetti al pagamento del contributo di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il costo di costruzione da utilizzare per la determinazione dei relativi oneri è determinato detraendo i costi di smaltimento e/o trattamento occorrenti per la demolizione del fabbricato esistente.”.