Art. 10 Modifiche all’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

  1. L’articolo 15 quater della legge regionale n. 23 del 1985 è sostituito dal seguente: “Art. 15 quater (Parcheggi privati)
  2. Nelle nuove costruzioni e nelle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.
  3. Nei frazionamenti di unità immobiliari legittimamente realizzati senza la dotazione minima di aree per parcheggi privati di 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione, sono riservate, per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, apposite aree per parcheggi privati nelle misure minime previste al comma 1. È considerata originaria l’unità immobiliare più grande derivante dal frazionamento.
  4. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
  5. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.
  6. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili:
  7. a) ubicati in zona urbanistica omogenea A; b) ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione; c) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni.
  8. Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.
  9. Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformità di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.
  10. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono ulteriori spazi per parcheggi, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo, suscettibili di monetizzazione se previsto.”.

Art. 11 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità)

  1. All’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 sono apportate le seguenti modifiche:
  2. a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. La domanda di cui al comma 1 può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformità. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia paesaggistica.”;
  3. b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. In esito alle verifiche sulla domanda di cui al comma 2 bis, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un permesso di costruire per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con eventualmente le ulteriori altre prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformità di cui al comma 1 si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al primo periodo. In caso di esito negativo l’accertamento di conformità oggetto della domanda di cui al comma 1, si intende respinto e il responsabile del competente ufficio comunale avvia immediatamente le procedure sanzionatorie previste dagli articoli 6 o 7.”.

Art. 12 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985 (Piani di risanamento urbanistico)

  1. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 23 del 1985, dopo le parole “a loro consorzi” sono aggiunte le parole “o ai consorzi dei proprietari di aree libere e fabbricati”.

 

Capo II Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989

Art. 13 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale)

  1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), sono aggiunte le seguenti: “i bis) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare e delle acque interne; i ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica.”.