Art. 5 – Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014 (Parco di Tepilora)
1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “c) il revisore dei conti.”;
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall’assemblea del parco tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.
2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell’ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.”;
c) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dai seguenti:
“3. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell’ente, cura l’attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dall’assemblea dei soci. Al direttore spetta l’adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.
3 bis. Il direttore è nominato dal presidente all’interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per l’accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici e con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.
3 ter. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dal presidente. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.
3 quater. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.
3 quinquies. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall’assemblea del parco, che non é comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.
3 sexies. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell’ente e quella della correttezza dell’azione amministrativa.”;
d) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente: “1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il preventivo nulla osta da parte dell’ente parco. Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a richiesta dell’interessato, entro sessanta giorni. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i termini di rilascio del nulla osta.”;
e) dopo il comma 1 dell’articolo 21 è aggiunto il seguente: “1 bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 è consentito l’uso di fuochi all’aperto in conformità all’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).”.