Titolo III Disposizioni in materia ambientale
Capo I Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell’attività venatoria
Art. 4 – Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014 (Parco di Gutturu Mannu)
1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “c) il revisore dei conti.”;
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall’assemblea del parco tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente.
2. Il revisore dei conti è nominato con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del parco con le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici e sulla base dei regolamenti dell’ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.”;
c) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Direttore del parco)
1. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione amministrativa complessiva dell’ente, cura l’attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati dall’assemblea. Al direttore spetta l’adozione dei connessi atti a rilevanza esterna.
2. Il direttore è nominato dall’assemblea del parco all’interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per l’accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, e con esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale.
3. Le procedure di selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. Successivamente provvede una apposita commissione nominata dall’assemblea del parco. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.
4. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta.
5. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall’assemblea del parco, che non è comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali.
6. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell’ente e quella della correttezza dell’azione amministrativa.”;
d) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente: “1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal piano e dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell’ente parco. Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a richiesta dell’interessato, entro sessanta giorni. Il direttore del parco, nello stesso termine, può richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare di ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse i termini di rilascio del nulla osta.”;
e) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: “Art. 21 (Norme di salvaguardia provvisorie)
1. Fino all’approvazione del piano del parco e dei relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti attività:
a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature in terreni con pendenze superiori al 35 per cento e comunque l’asportazione di massa vegetale evoluta, in grado di proteggere adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
b) effettuare nuovi interventi che modificano le caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti, in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell’alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
c) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
d) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentito l’uso di fuochi all’aperto in conformità all’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è consentita l’introduzione e il trasporto da parte di privati, in possesso di regolare licenza, di armi, munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge, in conformità a quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall’articolo 61, comma 1, lettera h) della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna).
4. Previo nulla osta della Giunta regionale sono comunque consentite le opere funzionali alla realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative.
5. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio 2006, si fa riferimento alle norme tecniche di attuazione dello stesso.
6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati.”.