ESEMPI DI LAVORI SU SINGOLI APPARTAMENTI O PARTI CONDOMINIALI CHE DANNO DIRITTO AL BONUS
Manutenzione straordinaria
• installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione dei servizi igienici
• sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
• rifacimento di scale e rampe
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
• costruzione di scale interne
• sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Rientrano nella manutenzione straordinaria:
• gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio
− l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
− l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore
• la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
Ristrutturazione edilizia
• modifica della facciata
• realizzazione di una mansarda o di un balcone
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
• apertura di nuove porte e finestre
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Restauro e risanamento conservativo
• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio
Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus:
• tinteggiatura pareti e soffitti
• sostituzione di pavimenti
• sostituzione di infissi esterni
• rifacimento di intonaci
• sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
• riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
• riparazione delle grondaie
• riparazione delle mura di cinta.
Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:
• quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
• la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
3. PER QUALI ACQUISTI
La detrazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi elettrodomestici nuovi per esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio:
frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
4. L’IMPORTO DETRAIBILE
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
Questo vale anche quando con la cessione dell’immobile sono state trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del bonus.
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.
Allo stesso modo, per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.
Il limite dei 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
5. I PAGAMENTI
Pagamento con carte di credito o di debito – La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
6. I DOCUMENTI DA CONSERVARE
▪ ricevuta del bonifico
▪ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
▪ documentazione di addebito sul conto corrente
▪ fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti